Cybercrime: Truffe online e come difendersi.

Il 2025 passerà alla storia come l’anno della “cybercrisi italiana”. Nel primo semestre l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha registrato 1.549 eventi cyber (+53% rispetto al 2024), con 346 incidenti confermati che hanno causato danni per 66 miliardi di euro annuali, pari al 3,5% del PIL nazionale.
La Toscana non è immune: la nostra regione si conferma tra le prime dieci in Italia per numero di denunce di truffe online. Solo nel 2025, sono stati sottratti 229 milioni di euro agli italiani tramite truffe digitali (+26,5% rispetto al 2024), con oltre 208.000 denunce presentate.
Se sei stato vittima di una truffa online o temi di esserlo, questa guida completa ti spiegherà come riconoscere le nuove minacce del 2025, quando il raggiro diventa reato e quali sono le tue opzioni legali. Come avvocato penalista specializzato in reati informatici in Toscana, ti fornirò tutte le informazioni necessarie per difenderti.
Cos’è una truffa?

Prima di parlare di truffe online cerchiamo di capire cos’è e quando si configura il reato di truffa.
La truffa è un reato previsto e punito dall’art.640 del codice penale che punisce “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. La truffa, quindi, si realizza tutte le volte in cui il truffatore inganna un altra persona attraverso artifizi o raggiri e induce la vittima in errore al fine di ricavare un ingiusto profitto con altrui danno. La truffa provoca pertanto un danno patrimoniale alla vittima, la quale fidandosi del truffatore gli consegna, ad esempio, del denaro. Per quanto concerne il profitto invece si intende anche un vantaggio di natura non patrimoniale. Ma ora scendiamo più nel dettaglio e parliamo di truffe online.
Truffe online: Il nuovo art. 640, comma 2, n . 2 ter, c.p.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 90 del 28 giugno 2024, recante “disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, è stata introdotta nel reato di truffa un’aggravante specifica relativa alle c.d. “truffe online”.
Dai lavori preparatori e dalla stessa rubrica legislativa risulta esplicito l’intento del Legislatore: inasprire la risposta e le sanzioni legate al fenomeno delle frodi informatiche.
La nuova disposizione (art. 640 comma 2 n. 2-ter cp) sanziona ora con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309,00 Euro a 1.549,00 Euro i fatti commessi “a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare l’identificazione propria o altrui”.
Frodi online: esempi

Si possono fare vari esempi di truffe online. Le ipotesi più frequenti sono quelle relative a beni acquistati che non sono stati mai spediti, oppure spediti con caratteristiche totalmente diverse rispetto al bene ordinato. Altri esempi sono: prenotazioni di case vacanze inesistenti, oppure false email provenienti dalle Forze dell’Ordine che chiedono il pagamento di una somma di denaro per evitare che venga contestato un reato. Altre email tipiche sono quelle nelle quali risulti vincitore o erede di importanti somme. Altre truffe si fondano su rapporti di fiducia instaurati tramite internet, chat e social network. Si tratta solitamente di persone mai incontrate con le quali si intrattengono relazioni a distanza, che chiedono aiuti economici perché in difficoltà.
Sono stato truffato online: cosa fare?

La vittima di una truffa online può tutelarsi affinché il colpevole sia punito penalmente e condannato a risarcire i danni subiti dalla vittima.
Tuttavia, perché il colpevole sia identificato e punito, è necessario che la vittima di una truffa online sporga una querela entro e non oltre tre mesi da quando si è resa conto di essere stata truffata, a meno che non vi siano circostanze aggravanti per cui il reato è procedibile d’ufficio (ad esempio quando ricorre l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c. p., ossia l’avere il truffatore approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa).
La querela per le truffe online può essere fatta personalmente o tramite un avvocato appositamente delegato.
Se la vittima intende fare una querela personalmente è sufficiente che si rechi da Carabinieri o Polizia Postale e riferisca i fatti chiedendo che venga per appunto verbalizzata la querela e trasmessa alla Procura della Repubblica.
Affidandosi, invece, ad un avvocato specializzato, quest’ultimo presenterà un atto scritto di querela che trasmetterà direttamente alla Procura della Repubblica competente territorialmente.
Truffe online: reagire è fondamentale
Chi cade vittima di una truffa digitale ha sempre una possibilità di tutelarsi. Prevenzione, tempestività e denuncia sono le armi migliori. E, se necessario, non esitate a chiedere una consulenza legale: la legge è dalla parte di chi si difende con rapidità e consapevolezza.

